In seguito all'entrata in vigore, il 21 marzo 2023, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono state introdotte nuove disposizioni per garantire la qualità dell'acqua per il consumo umano

Il testo, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, va ad abrogare ufficialmente il precedente D.Lgs. 31/2001, introducendo una modifica della normativa sull'analisi dell'acqua potabile e sulla fruibilità delle risorse idriche. Analizziamo cosa prevede il decreto acqua potabile e cosa cambia per i consumatori.

Decreto Legge sull'acqua potabile: cosa cambia?

La normativa aggiornata sull'analisi acqua, pur preservando alcune caratteristiche del D.Lgs. 31/2001, introduce numerosi cambiamenti. 

Difatti, oltre a nascere nell'ottica di garantire acqua di alta qualità in tutta l'Unione europea, così come il decreto che l'ha preceduta, sancisce il diritto umano universale all'accesso all'acqua potabile, tenendo conto delle fasce più svantaggiate della popolazione mondiale. 

Nel dettaglio, il D.Lgs. 31/2001 prevedeva tutta una serie di normative sulla salubrità delle risorse idriche per proteggere la salute umana dagli effetti di contaminanti: gli obblighi generali stabilivano, in particolare, che l'acqua non dovesse contenere parassiti, microrganismi o altre sostanze in concentrazioni tali da rappresentare una minaccia per la salute.

Le parti A e B dell'allegato I definivano i requisiti minimi ammessi dei parametri microbiologici e chimici contenuti e, in caso di non conformità alla parte C del medesimo allegato, venivano indicati i provvedimenti da attuare per ripristinare la qualità delle acque

Erano definite, inoltre, due tipologie di controllo – controlli esterni e controlli interni – e stabiliti i diversi punti di controllo, disciplinando provvedimenti e limitazioni all'uso, in caso di non corrispondenza dei parametri, e le sanzioni previste in presenza di una violazione delle disposizioni.    

Il decreto legislativo 18 del 23 febbraio 2023 pone invece l'accento su elementi innovativi sia nell'ambito del controllo sia della fornitura

La novità più rilevante riguarda l'introduzione, con l'articolo 7, dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio: un intervento atto a garantire la salubrità delle risorse idriche e l'accesso equo e universale all'acqua attraverso un controllo olistico che tenga conto degli eventi pericolosi di qualunque natura, compresi i cambiamenti climatici, e della necessità di concentrare tempo e risorse verso i rischi più significativi mettendo in atto gli interventi più efficaci anche sotto il profilo dei costi.

Con l'articolo 18, il D.lgs. 18/2023 punta, inoltre, a fornire alla collettività una comunicazione più trasparente introducendo l'obbligo di assicurare al pubblico, almeno una volta l'anno, in bolletta o tramite modalità telematiche, "informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile erogata".  

Per favorire l'attuazione delle nuove disposizioni, il decreto introduce nuove definizioni e istituisce due nuovi enti:

  • Il CeNSiA, ovvero il Centro nazionale per la sicurezza delle acque;
  • L'AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili), un sistema informativo centralizzato.

Inoltre, presenta il piano di sicurezza dell'acqua (WSP), un programma con il quale si determina e implementa l'analisi del rischio della filiera idro-potabile delineandola attraverso fasi di valutazione, gestione del rischio, comunicazione e azione

Tra le novità, anche l’introduzione di limiti più restrittivi per alcuni contaminanti, oltre all'aggiunta di nuove sostanze nell'elenco dei parametri chimici da analizzare.

Il decreto dispone infine che i gestori di almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o di un bacino di almeno 50.000 persone si occupino di valutare le perdite sulla rete idrica e i potenziali interventi per la loro riduzione.

Per visualizzare tutte le novità, è possibile consultare il decreto legislativo 23 febbraio 2023 n.18 in pdf oppure online, nella sua versione integrale sul sito istituzionale.

Come si effettuano i controlli e come “leggere” la qualità dell'acqua?

Secondo quanto introdotto dal decreto legislativo 18/2023, i controlli finalizzati a verificare la qualità e la salubrità dell'acqua prevedono una serie di attività che devono essere eseguite nel rispetto dell'articolo 4 in termini di obblighi, in conformità con l'articolo 12 in merito ai controlli, e in ottemperanza a quanto previsto dalle parti A e B dell'allegato II per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio. 

Nello specifico, è richiesto alle autorità sanitarie di adottare opportuni programmi di controllo sulle filiere idro-potabili nei territori di propria competenza, con il contributo delle autorità sanitarie locali e delle agenzie SNPA - Sistema Nazionale Protezione Ambiente.

I programmi di controllo si dividono in:

  • Controlli interni: svolti dalle aziende sanitarie competenti sul territorio, coordinate dalle regioni o dalle province autonome;
  • Controlli esterni: svolti dal gestore, attraverso laboratori di analisi propri o di altri gestori del servizio idrico integrato.

Per quanto riguarda la frequenza delle analisi, è previsto che, per i controlli esterni, il numero minimo di campioni annui sia quello riportato dalla Tabella 1 nell'allegato II, mentre per i controlli interni, i campioni devono essere concordati con l'azienda sanitaria territoriale sia per quanto concerne la frequenza sia i punti di prelievo.

I programmi di controllo per l'analisi dell'acqua devono prevedere:

  • La verifica degli standard contenuti nell'allegato I sui requisiti minimi nelle parti A, B e C, che disciplinano rispettivamente i valori ammessi per i parametri microbiologici, i parametri chimici e i parametri indicatori;
  • Il monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo aggiornato dalla Commissione europea, tra le quali microplastiche, prodotti farmaceutici ed elementi interferenti endocrini;
  • Le ispezioni sanitarie delle aree di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e di distribuzione delle acque;
  • La ripartizione dei campioni durante l'anno secondo quanto disciplinato dall'allegato II. 

Come “misurare” la qualità dell'acqua?

Per avere un'idea ben precisa sulle proprietà chimico, fisiche e organolettiche di ciò che quotidianamente beviamo, è necessario effettuare l'analisi dell'acqua, un esame che aiuta a misurare la qualità dell'acqua e la conformità delle sostanze in essa contenute. 

Gli elementi da prendere in considerazione sono diversi e per ognuno è necessario controllare che non vengano superati i limiti stabiliti

Tra le categorie da prendere in considerazione ci sono innanzitutto i parametri microbiologici, che assicurano l'assenza di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli con valori stabiliti da decreto pari a 0/100 ml. 

Ci sono poi i parametri chimici, come per esempio il cadmio, il clorito, il cromo, il rame, il nichel e il selenio, che anche in questo caso devono presentare dei valori non superiori a una certa soglia.

Tra i parametri indicatori ci sono infine i dati relativi a cloruro, ferro, manganese, alluminio, ammonio, sodio, solfato e le fondamentali caratteristiche organolettiche: odore, colore e sapore, che possono influire profondamente sui livelli di gradevolezza di un'acqua e incoraggiare gli individui a consumarla.